Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Il Ministero della Salute ha emanato ulteriori restrizioni per il contenimento del contagio da coronavirus: Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  sono  adottàte,  sull’intero territorio  nazionale,  le  ulteriori  seguenti  misure: a)  è  vietato  l’accesso  del  pubblico  ai  parchi,  alle  ville,  alle  aree  gioco  e  ai  giardini  pubblici; b)  non  è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa  all’aperto;  resta  consentito  svolgere individualmente  attività motoria  in prossimità  della propria  abitazione,  purché  comunque  nel rispetto  della distanza di  almeno  un metro  da ogni  altra persona; c)  sono  chiusi  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  posti  all’interno  delle stazioni  ferroviarie  e  lacustri,  nonché  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione  di  quelli  situati  lungo  le  autostrade,  che  possono  vendere  solo  prodotti  da  asporto da  consiunarsi  al  di  fuori  dei  locali;  restano  aperti  quelli  siti  negli  ospedali  e  negli  aeroporti, con  obbligo  di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  un metro; d)  nei  giorni  festivi  e   prefestivi,  nonché  in  quegli  altri  che  immediatamente  precedono  o seguono  tali  giorni,  è  vietato  ogni  spostamento  verso  abitazioni  diverse  da  quella  principale, comprese  le  seconde  case  utilizzate  per vacanza.

Data:
21 Marzo 2020

Il Ministero della Salute ha emanato ulteriori restrizioni per il contenimento del contagio da coronavirus:

Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  sono  adottàte,  sull’intero
territorio  nazionale,  le  ulteriori  seguenti  misure:
a)  è  vietato  l’accesso  del  pubblico  ai  parchi,  alle  ville,  alle  aree  gioco  e  ai  giardini  pubblici;
b)  non  è  consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa  all’aperto;  resta  consentito  svolgere individualmente  attività motoria  in prossimità  della propria  abitazione,  purché  comunque  nel rispetto  della distanza di  almeno  un metro  da ogni  altra persona;
c)  sono  chiusi  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  posti  all’interno  delle stazioni  ferroviarie  e  lacustri,  nonché  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione  di  quelli  situati  lungo  le  autostrade,  che  possono  vendere  solo  prodotti  da  asporto da  consiunarsi  al  di  fuori  dei  locali;  restano  aperti  quelli  siti  negli  ospedali  e  negli  aeroporti,
con  obbligo  di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  un metro;
d)  nei  giorni  festivi  e   prefestivi,  nonché  in  quegli  altri  che  immediatamente  precedono  o seguono  tali  giorni,  è  vietato  ogni  spostamento  verso  abitazioni  diverse  da  quella  principale, comprese  le  seconde  case  utilizzate  per vacanza.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

21 Marzo 2020, 10:06

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