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Albo dei giudici popolari

Servizio Attivo
La domanda si presenta dal 1° aprile al 31 luglio di ogni biennio (anno dispari).
Il Giudice Popolare è un cittadino italiano nominato, mediante estrazione da un apposito Albo aggiornato per il tramite dei Comuni, a comporre le Corti d'Assise di primo grado e di appello insieme ai giudici togati, partecipando alle udienze ivi tenute.

Domanda di rinuncia all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

A chi intenda essere inserito nell'albo dei cittadini che possono essere chiamati a comporre le sedi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Appello d'Assise insieme ai Giudici Togati.

Descrizione

Il Giudice Popolare è un cittadino italiano nominato, mediante estrazione da un apposito Albo aggiornato per il tramite dei Comuni, a comporre le Corti d'Assise di primo grado e di appello insieme ai giudici togati, partecipando alle udienze ivi tenute.

Come fare

Le parti interessate potranno proporre domanda:

  • on line;
  • mediante compilazione dell'apposito modulo che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in occasione dell'apertura dei termini di legge per la presentazione delle domande (dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari). La domanda può essere presentata personalmente ovvero a mezzo PEC, con allegato documento di identità del richiedente, presso l'Ufficio Elettorale del proprio comune di residenza.

Cosa serve

Le persone interessate dovranno compilare e consegnare, personalmente o a mezzo PEC con allegato documento di identità in corso di validità, la domanda per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari nei termini di legge (dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari).

  • Modulo di domanda debitamente compilato.
  • Documento di identità del richiedente in corso di validità.

Cosa si ottiene

Albo dei giudici popolari

Tempi e scadenze

La domanda si presenta dal 1° aprile al 31 luglio di ogni biennio (anno dispari).

Quanto costa

Nessun costo

€ 0,00

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Richiesta online di iscrizione all'Albo Giudici PopolariDomanda di rinuncia all'albo dei giudici popolari

Riferimenti Normativi

Detti elenchi vengono quindi trasmessi entro il 15 novembre ai Comuni, i quali provvederanno ad affissione sull'albo pretorio, con possibilità di reclamo, entro 15 giorni dall'affissione stessa, da parte dei cittadini che intendano opporsi ad eventuali omissioni o cancellazioni. Decorsi i termini di pubblicazione,  gli elenchi e gli eventuali reclami verranno restituiti alla Corte d'Assise per l'approvazione definitiva degli Albi dei Giudici Popolari della Corte d'assise e della Corte d'Assise d'appello, che avverrà con decreto che sarà trasmesso a ciascun comune del circondario per la pubblicazione su albo pretorio. Per quanto concerne la nomina, occorre precisare che non attiene ai Comuni di residenza, ma alle Corti d'Assise, che procedono per estrazione. Appare tuttavia opportuno rammentare che l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio e che in caso di assenza ingiustificata si può incorrere nella condanna di una sanzione amministrativa. I soggetti già iscritti in Albo possono essere cancellati per:

  1. morte;
  2. emigrazione;
  3. perdita della capacità elettorale;
  4. superamento del 65° anno di età.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati

Documenti e Allegati

Termini e Condizioni del Servizio (42,39 KB - Pubblicato il 26/04/2025)Termini e condizioni che definiscono e disciplinano le modalità e i termini secondo i quali l’Ente fornisce sul sito il servizio on line o a sportello

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 14/06/2025


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